









| Lo Statuto |
|
|
|
|
I. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E FINALITÀ Articolo 1 – Della costituzione È costituita l’associazione denominata "NOVAPOLIS". Articolo 2 - Della sede L’Associazione ha sede in Salerno presso lo Studio legale dell’Avv. Leonardo Gallo in Via Ogliara 184. Previa delibera, il Consiglio Direttivo può costituire dipendenze o sedi periferiche in altre località dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale. Tali dipendenze o sedi utilizzeranno lo stesso nome "NOVAPOLIS" seguito dall’indicazione della località della sede. Articolo 3 - Della durata La durata dell’Associazione è sine die. Articolo 4 - Delle finalità in generale L’Associazione si propone di promuovere finalità di emancipazione, progresso, sviluppo e tutela della personalità degli associati e più in generale della persona umana allo scopo di farne scoprire o riscoprire la grandezza attualizzandone, concretizzandone e realizzandone i valori più alti che già possiede in sé. L’Associazione, inoltre, promuove una cultura di pace e di solidarietà ad intra (a favore degli associati e delle loro famiglie) e ad extra (a favore degli esterni e estranei) e l’affermazione dei diritti umani sanciti dalle organizzazioni ed istituzioni internazionali e nazionali. Essa, pertanto, si propone di porre in essere, a maggior ragione e soprattutto sul territorio di appartenenza degli associati, attività concrete, anche di assistenza, per raggiungere le dette finalità nei più disparati campi dell’agire umano, siano essi culturali e di ricerca, artistici e filantropici, ludici e ricreativi, scientifici e formativi, civici e politici, del lavoro e delle tecnologie, di aiuto e mutua assistenza vieppiù nel disagio sociale ovvero nell’handicap. Campi prioritari di iniziativa dell’Associazione sono: a) la crescita del benessere delle persone attraverso attività di promozione culturale diffusa, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione culturale; b) la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà e di cittadinanza, e come strumento e pratica di costruzione e rafforzamento delle relazioni e della politica associativa di cooperazione internazionale. c) l’educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza attiva; d) l’attenzione verso le problematiche che riguardano gli anziani e il rapporto tra le generazioni; e) l’ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità; f) l’affermazione della cultura della legalità g) la promozione di politiche di difesa e di sostegno delle persone con handicap; h) l’impegno a favore della realizzazione di una società eco-compatibile a difesa e salvaguardia dell'ambiente; i) l’educazione al consumo critico, la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti; j) l’individuazione di luoghi e spazi associativi che possano favorire l’autorganizzazione dei cittadini sviluppando politiche di stimolo verso gli enti e le istituzioni; k) la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio l) gli ambiti di lavoro e progettazione partecipata previsti dalla legislazione in materia di programmazione territoriale delle politiche sociali; m) la comunicazione, l’informazione, l’editoria, l’emittenza radiotelevisiva, le attività radioamatoriali, le nuove tecnologie e la comunicazione telematica; n) le attività educative e formative anche a carattere professionale; o) le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d’animazione, d’informazione e di crescita civile, organizzate in proprio ma anche all'interno delle strutture educative e scolastiche, in collaborazione con associazioni ed altri enti; p) la promozione dell’apprendimento e dell’utilizzo di tutte le tecnologie multimediali legate ai sistemi innovativi di ricerca, informazione e comunicazione come pratica corrente all'interno del proprio sistema associativo. Articolo 5 – Della attuazione delle finalità In particolare, l’Associazione organizza iniziative ed eventi di vario genere che – a titolo esemplificativo e non esaustivo – consistono in: i) convegni di approfondimento culturale ed informativo su tematiche specifiche; ii) corsi di lezioni di informatica ed uso delle nuove tecnologie; iii) corsi di lezioni in altre materie attinenti le finalità generali dell’Associazione; iv) studi e ricerche specifiche; v) convenzioni con enti e commercianti per l’acquisto, la fornitura e l’utilizzo di beni e servizi a condizioni di vantaggio; vi) assistenza nei rapporti con la pubblica amministrazione e/o con le società di beni e servizi; vii) assistenza nei casi di disagio sociale e di handicap; viii) stages e campi di lavoro/ricreativi a favore dei associati; ix) manifestazioni sportive, culturali e di beneficenza; x) spettacoli di divertimento e di aggregazione; xi) istituzioni di premi ed onorificenze; xii) edizione di magazine e pubblicazioni via internet, radio, stampa e televisione. Articolo 6 – Delle modalità di attuazione delle finalità L’Associazione può compiere, inoltre, tutte le operazioni mobiliari e immobiliari strumentali al conseguimento degli scopi associativi. L’Associazione non ha fini di lucro, non intende avere per oggetto principale o esclusivo l’esercizio di attività commerciali ed è regolata, oltre che dalle norme del Codice civile, dal disposto degli artt. 73.1.c (ex 87) e 143 (ex 108) del D.P.R. n. 917/1986. Articolo 7 – Delle collaborazioni L’Associazione può attuare quanto previsto anche indirettamente affiancando, supportando ovvero patrocinando moralmente e/o finanziariamente altre associazioni non lucrative che si propongano gli stessi scopi ed abbiano a cuore le medesime finalità. Può, altresì, essere a sua volta patrocinata da enti ed istituzioni. II – PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI Articolo 8 – Del patrimonio Il patrimonio dell’Associazione è costituito: a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione o che diverranno di sua proprietà; b) dai frutti civili e naturali dei beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione; c) dalle somme contenute nel "fondo patrimoniale" eventualmente costituito ed integrato anche con eccedenze di bilancio; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale. Le entrate dell’Associazione sono costituite: e) dalle quote sociali annuali; f) dal ricavato delle iniziative poste in essere dall’Associazione, dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse; g) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale. Articolo 9 – Dell’esercizio finanziario L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio. III - ASSOCIATI Articolo 10 – Dell’Associazione Possono associarsi tutti coloro che condividono le finalità e sostengono le attività di cui agli artt. 4 e 5 del presente statuto e che si impegnino a partecipare fattivamente alle iniziative ed alla vita dell’Associazione. Possono associarsi, in ogni caso, persone fisiche – maggiorenni o minorenni (questi ultimi però senza diritto di voto) – e persone giuridiche, associazioni ed enti – pubblici e privati – senza preclusioni politiche, ideologiche e religiosi purché compatibili con gli scopi associativi. Sono associati coloro la cui domanda di ammissione — corredata della firma di almeno due soci presentatori — verrà accettata dal Consiglio con sua insindacabile delibera e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. In caso di mancato accoglimento, il Consiglio non è tenuto a rendere nota la motivazione. Articolo 11 – Dei soci L’Associazione si compone di soci fondatori, ordinari, onorari e benemeriti. Sono fondatori i soci che hanno sottoscritto l’atto preliminare d’intesa o che siano intervenuti nell’atto costitutivo dell’Associazione; sono soci ordinari quelli che si iscrivono all’Associazione; tuttavia, coloro che aderiranno alla prima assemblea denominata per l’occasione "convention di adesione", saranno considerati soci fondatori. Il Consiglio può deliberare la iscrizione quale socio d’onore di quelle persone o Enti che si siano distinte per una proficua attività in favore degli scopi dell’Associazione. Allo stesso modo il Consiglio può deliberare la iscrizione quale socio benemerito di quelle persone o Enti che versino all’Associazione una speciale quota annuale di iscrizione. Solo i soci effettivi hanno l’elettorato attivo e passivo; i soci d’onore non sono tenuti al versamento della quota di iscrizione. L’Associazione si avvale anche del contributo di sostenitori i quali, senza divenire soci e condividendo le finalità dell’Associazione stessa, versano un contributo periodico o una tantum. I sostenitori hanno diritto a ricevere periodicamente le informazioni sulla attività dell’Associazione ed a partecipare alle relative iniziative. Gli associati hanno diritto di partecipare alla attività sociale, di partecipare alle assemblee con diritto di voto, di frequentare i locali sociali, di avere notizia dagli amministratori dell’andamento della attività associativa. La qualità di associato si perde per decesso, recesso, morosità o esclusione: la morosità può essere dichiarata dal Consiglio non prima che siano trascorsi 30 gg. dal termine previsto per il versamento della quota annuale; l’esclusione può essere dichiarata dal medesimo Consiglio non prima di aver sentito il Collegio dei Probiviri per comportamenti contrari agli scopi dell’Associazione e, comunque, in evidente contrasto con i valori proposti e perseguiti dall’Associazione ovvero per insanabili condotte che possano recare danno agli altri associati. Gli associati possono recedere per iscritto entro il 31 dicembre di ogni anno; in mancanza, saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. Gli associati che abbiano per qualsiasi motivo cessato di appartenere all’Associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione in quanto la quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione e non costituisce, pertanto, in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi. La qualità di socio non è trasmissibile. IV - AMMINISTRAZIONE Articolo 12 – Del Consiglio Direttivo L’Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo (in breve anche, semplicemente, "Consiglio") composto da un numero dispari di componenti variabile da cinque a nove membri eletti dall’Assemblea degli associati per la durata di tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. In caso di dimissioni, impedimento o decesso di un suo membro, il Consiglio provvede alla sua sostituzione per cooptazione. Nell’arco del triennio può essere sostituito per cooptazione solo un numero di consiglieri inferiori alla metà del numero dei componenti eletti. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice-presidente, un Tesoriere e un Segretario Generale, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea degli associati. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale che provvede alla verbalizzazione delle sedute ed effettua la verifica dei poteri per l’esercizio dell’elettorato attivo; è responsabile del funzionamento del sistema di informazione e comunicazione dell’Associazione nonché della regolare tenuta del libro dei verbali; cura, unitamente al Tesoriere, l’aggiornamento dell’elenco dei soci. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’Assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Il Consiglio può delegare a singoli Consiglieri o a gruppi di essi nonché a singoli soci o a gruppi di essi l’espletamento di determinati compiti o uffici. Delibera l’iscrizione dei nuovi soci e la loro esclusione a suo insindacabile giudizio. Il Presidente, ed in sua assenza il Vice-presidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Alle riunioni del Consiglio Direttivo, egli può invitare uno o più soci e quanti altri ritenga opportuno senza che tuttavia essi abbiano diritto di voto ovvero determinino maggioranze e/o decisioni. Il Tesoriere è responsabile del patrimonio e tiene la contabilità dell’Associazione, riceve le quote e rilascia le relative quietanze necessarie per la verifica dei poteri; redige e mantiene un registro della contabilità, avendo cura di conservare gli eventuali documenti giustificativi; rende il conto al Consiglio; redige annualmente il rendiconto riferendone in Assemblea. Il Consiglio può adottare a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti un regolamento per la disciplina delle attività dello stesso Consiglio. Il Consiglio propone all’Assemblea l’adozione di eventuali altri regolamenti. Tutti gli incarichi sociali sono assolutamente gratuiti e per la partecipazione alle riunioni degli organi e l’espletamento delle funzioni correlate alle cariche ricoperte non possono essere corrisposti compensi a qualsiasi titolo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. V – ASSEMBLEA Articolo 13 – Delle convocazioni Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all’anno entro il 30 aprile mediante comunicazione scritta – anche via telematica ove il socio lo abbia autorizzato – diretta a ciascun associato, e mediante affissione nell’albo dell'Associazione dell’avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 C.C. L’Assemblea deve essere convocata entro il territorio della provincia di Salerno, anche fuori della sede sociale. Articolo 14 – Delle deliberazioni L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri, sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto, e su tutto quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea, con diritto ad un voto personale e per ciascuna eventuale delega ricevuta, tutti gli associati maggiorenni in regola nel pagamento della quota annuale di Associazione. I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci; i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri non possono far valere deleghe a loro nome per l’approvazione del conto consuntivo e per deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri. Sono ammesse deleghe in misura non superiore a cinque per ogni socio. Articolo 15 – Dello svolgimento dell’assemblea L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice-presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario; se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Articolo 16 – Delle maggioranze Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza o rappresentanza di almeno la metà degli associati titolari di diritto di voto; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati. Le delibere che portino modifica dello statuto, proroga o anticipata estinzione della Associazione, trasformazione della stessa sono sempre adottate con una maggioranza assembleare che rappresenti almeno il 50% (cinquanta per cento) più un voto dei voti disponibili Possono essere approvate solo le modifiche comunicate con almeno dieci giorni di anticipo al Consiglio Direttivo. Non hanno diritto di voto: - gli amministratori, nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità; - gli associati, siano o meno amministratori, nelle deliberazioni nelle quali essi, oppure i loro parenti ed affini sino al quarto grado incluso, si trovino, direttamente o indirettamente, in conflitto di interessi; - in ogni caso, i soci che non abbiano compiuto la maggiore età al momento del voto. VI – COLLEGIO DEI SINDACI Articolo 17 – Dei poteri del collegio dei Sindaci La gestione dell’Associazione può essere controllata da un Collegio di Sindaci, costituito da tre membri, eletti ogni tre anni dall’Assemblea. Non possono essere eletti sindaci i componenti dell’organo amministrativo né i loro parenti o affini sino al quarto grado incluso. I Sindaci accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione ai bilanci annuali, possono accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. VII – COLLEGIO DEI CONSULTORI Articolo 18 – Delle funzioni di garanzia dell’attuazione dei fini Il Consiglio può costituire un Collegio dei Consultori a cui può rivolgersi per ottenerne un parere autorevole ma non vincolante in ordine a scelte particolarmente delicate da compiersi o che comportino esborsi e spese di notevole consistenza, ovvero in relazione a decisioni di grande rilevanza per l’Associazione e per la vita degli associati. La nomina dei membri del Collegio è effettuata - su proposta del Presidente – tra soci e/o personalità esterne all’Associazione con competenze e caratteristiche diversificate, rappresentative delle molteplici sensibilità ed esperienze umane, sociali e lavorative, di riconosciuta e manifesta probità. Parimenti è nominato un presidente ed un vice-presidente tra i membri scelti. Il Collegio dei Consultori si riunisce senza formalità e con propria organizzazione su richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo; il parere, laddove sia espressione della maggioranza di almeno i due/terzi dei suoi membri nominati, deve essere formalmente riportato nei verbali del Consiglio Direttivo ed in caso che quest’ultimo organo intenda assumere decisioni contrarie anche parzialmente al parere richiesto, deve motivarne le ragioni. Il Collegio nella sua interezza decade con la cessazione del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato, salvo la revoca; i suoi singoli membri possono essere nominati più volte così come la loro nomina può essere altresì revocata anticipatamente. VIII – CONTROVERSIE Articolo 19 – Dei Probiviri Tutte le eventuali controversie tra associati e tra questi e l’Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte preliminarmente al vaglio del Collegio dei Probiviri formato da tre soci (che non siano parte del Consiglio direttivo né sindaci) eletti dall’Assemblea ogni tre anni, rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri è chiamato ad esprimere il proprio giudizio ex bono et aequo, senza formalità di procedure, su eventuali controversie tra i Soci e tra questi e l’Associazione e i suoi organi. Il Collegio esprime il proprio voto consultivo nel caso di esclusione del socio. Articolo 20 – Controversie Nel caso di mancata conciliazione le controversie saranno sottoposte alla competenza dell’Autorità giudiziaria ordinaria, ove le parti in lite non ritengano tutte di ricorrere ad arbitrato. IX - SCIOGLIMENTO Articolo 21 – Dello scioglimento Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 21 C.C. dall’assemblea, che nomina un liquidatore e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio. Battipaglia, il 19 settembre 2008 Firmato Barrella Gennaro ~ Caccavo Giovanna ~ Clemente Angelo ~ Clemente Milena ~ Della Rocca Teresa ~ Di Giacomo Francesco ~ Gallo Gennaro ~ Gallo Leonardo ~ Nunziata Gianfranco ~ Sorgente Filomena Firmato Notaio Avv. Stefano Fazzari |